Progettazione, certificazione e diagnosi energetica degli edifici. D.Lgs. 192/05 - D.Lgs. 115/08 - UNI TS SERIE 11300 MODULO II

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Informazioni
Inizio: 
Lunedì, 14 Settembre, 2009 - 15:00
Organizzatore: 
Gruppo Termotecnico del Collegio Ingegneri

Con il D.Lgs. 115/08, anche in Veneto, entra in vigore l'obbligo, nei casi previsti, dell'attestato di certificazione energetica degli edifici; l'art. 18 comma 6 recita infatti: "Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo".
L'Allegato III definisce le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti nonchè, i requisiti, di professionalità e terzietà, dei soggetti abilitati alla certificazione energetica.
Per il calcolo della prestazione energetica, in Veneto, vanno adottate le norme tecniche nazionali della serie UNI TS 11.300. Queste norme definiscono, tra l'altro, le modalità per l'applicazione nazionale della norma UNI EN ISO 13790-08, norma elaborata dal CEN, su mandato della Commissione Europea, di supporto alla direttiva europea 2002/91/CE.
Per i requisiti professionali l'allegato III al punto 2 dispone: "Si definisce tecnico abilitato un tecnico - omissis - iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza".
Il tecnico abilitato, nel Veneto, non deve partecipare a percorsi di formazione né tanto meno iscriversi ad elenchi particolari. Il corso non è quindi obbligatorio ma è un'occasione per approfondire i criteri di progettazione degli edifici e degli impianti per rispettare la recente normativa in materia di risparmio energetico.
Sono previsti due moduli: il primo rivolto ai professionisti in possesso delle competenze per la progettazione di edifici, il secondo ai professionisti in possesso delle competenze per la progettazione di impianti.
Alla fine del corso saranno organizzati delle esercitazioni su edifici con diverse destinazioni d'uso. Le modalità per la partecipazione alle stesse saranno comunicate in seguito.
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